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D.D.G. n. 2575 - B016: Costituzione della commissione giudicatrice (I Rettifica)

D.D.G. n. 2575 - B016

Costituzione della commissione giudicatrice (I RETTIFICA)

In riferimento all’indicazione dei riferimenti normativi al fine della pubblicazione dei decreti di costituzione delle Commissioni del concorso docenti, si evidenzia quanto segue.

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, stabilisce che “il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (…) c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; (…) e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”. Precisa, poi, il successivo paragrafo 3, che “la base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita: a) dal diritto dell’Unione; b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento”. Viene, quindi, in rilievo il disposto dell’articolo 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il quale la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento, “è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali”. Stabilisce, infine, il comma 3 che “la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”.

Pertanto, dato che il decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 all’articolo 19, comma 10, ultimo periodo, prevede che “i decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti” e che detto decreto è da ritenersi quantomeno un atto amministrativo generale, la pubblicazione dei decreti di costituzione delle commissioni giudicatrici trova in tale combinato disposto la base giuridica richiesta dalla normativa sulla privacy, per cui deve ritenersi lecita anche sotto questo profilo.